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A.T.O.M.
ASSOCIAZIONE MALATI E TRAPIANTATI DI ORGANO
Legge 26 giugno 1967 n. 458
Descrizione: Trapianto del rene tra persone viventi
Direttiva del parlamento europeo e del consiglio - 31/03/2004
Definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani
Legge 1 aprile 1999 n. 91
Descrizione: Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al sito del Ministero della Salute—Trapianti— Sezione: Legislazione in Italia
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Per ulteriori informazioni:
A.T.O.M. — Associazione Malati e Trapiantati di Organo
Vico 1° Cappuccini n.2—80059 Torre del Greco (Na)
Tel. /Fax. 081.8493406 Cell. 338.7623715 @mail atomfranz@inwind.it
Giunta regionale della Campania – Delibera n. 5262 del 19.10.01
DISCIPLINA DEI RICOVERI IN ITALIA O ALL'ESTERO E PER IL RIMBORSO DELLE SPESE AGGIUNTIVE, SOSTENUTE DAI CITTADINI DELLA REGIONE, TRAPIANTATI O IN ATTESA DI TRAPIANTO, NON COPERTE DAL S.S.R.
TRAPIANTATI
Ricoveri all'estero paesi CEE
Ricoveri all'estero paesi extra CEE
Ricoveri in altre regioni d'Italia
Premessa:
I cittadini che intendono ricoverarsi per il trapianto in strutture sanitarie in altre Regioni d'Italia o all'estero debbono essere iscritti nelle liste di attesa regionale, istituita presso il centro di Riferimento Regionale, secondo quanto stabilito con delibera di G.R. n.1978 del 15/03/96.
Modalità d'iscrizione:
L'assistito viene avviato al Centro Regionale per i Trapianti d'Organo secondo la sua patologia, il Centro provvede a tutti gli esami necessari per l'iscrizione in lista d'attesa e comunica il nominativo ed i relativi dati al Centro di Riferimento Regionale.
II periodo oltre il quale il cittadino può chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione in altre liste di attesa presso altri centri di trapianto in Italia o all'estero (CEE, Extra CEE) è quello previsto dal D.M. 24/01/1990.
Modalità di ricovero in Italia o all'estero
I soggetti da trapiantare per recarsi all'estero (CEE ed extra CEE) debbono essere autorizzati dal Centro di riferimento Regionale, che provvede a stabilire anche la necessità di un solo accompagnatore.
I pazienti da trapiantare in centri in altre regioni d'Italia sono autorizzati sulla base di una valutazione del medico funzionario responsabile del distretto che può avvalersi di consulenze specialistiche da parte di sanitari dell'ASL (scheda allegata).
La procedura viene applicala ogni qualvolta il soggetto si deve ricoverare per controlli, pre e post trapianti, nel caso in cui il suo follow-up prevede uno specifico calendario di appuntamenti è autorizzato dal medico funzionario distretto di appartenenza.
Il donatore vivente, può effettuare eventuali controlli post - donazione, presso il Centro di Riferimento per patologia, qualora il Centro lo ritenga necessario, può autorizzarlo a recarsi presso la struttura ove lo stesso ha donato.
Spese sanitarie coperte con il fondo sanitario regionale
Per effetto del DM. 03.11.1989 e il DM..30.08.1991 di modifica, il trapiantato o il soggetto in attesa di trapianto ha diritto:
- al rimborso delle spese di viaggio quando si reca nei paesi della Comunità Europea;
secondo la procedura prevista dai decreti di cui sopra ed è soggetto alla normativa in vigore presso la nazione che lo ospita.
al rimborso delle spese di viaggio ed alle spese sanitarie quando si reca nei paesi Extra CEE, secondo la normativa prevista dai Decreti di cui sopra ed è soggetto alle regole in vigore nel paese ospitante.
In linea di principio il rimborso è indiretto, qualora i costi sono di elevato valore economico, ai sensi del DM. 03.11.1989 l'ASL può provvedere ad anticipare la somma, in tal caso il rapporto economico deve essere instaurato tra la struttura estera e l'ASL di appartenenza dell'assistito.
Procedura
Allo scopo di uniformare i comportamenti dei distretti delle AA.SS.LL. si dettano le seguenti regole:
a) Gli assistiti trapiantati o tipizzati in posizione d'attesa hanno l'obbligo di presentare al distretto, copie delle liste, di attesa o idonea certificazione ospedaliera in cui si rileva la data di iscrizione nonché la cartella clinica.
b) Per ogni controllo post-trapianto o per eventuale tipizzazione e per bilancio i pazienti sono tenuti a presentare, prima di recarsi al centro di trapianti scelto, al distretto di appartenenza, la specifica indicante il giorno dalla presentazione (fotocopia). .
c) Al rientro sono obbligati a presentare l'originale e la copia della certificazione ospedaliera attestante l'avvenuta prestazione ,nella busta devono essere indicati i giorni di permanenza ed il nome dell'accompagnatore. (Vedi Mod. A). Per i pazienti che non sono stati inseriti in liste di attesa, per motivi di urgenza è necessario provvedere al loro inserimento presso il Centro Regionale di riferimento, a sanatoria.
d) I soggetti in attesa di trapianto, qualora esauriscono il periodo necessario per la tipizzazione e debbono permanere nel. luogo ove ha sede il centro di trapianto per motivi di necessità , debbono giustificare tale permanenza con apposite dichiarazioni del centro. (Vedi Mod. B)
Rimborso spese accessorie coperte con Fondi Sociali.
Premessa :
La forma di assistenza sociale per le prestazioni non coperte dalle convenzioni internazionali o nazionali e per il rimborso per il soggiorno sono rappresentate:
- integrazione delle quote delle spese di viaggio in Italia o all'estero per il paziente e l'eventuale accompagnatore.
L'importo è riferito alla tariffa dei mezzi pubblici di trasporto o di viaggi autorizzati.
Per i viaggi con aereo è rimborsata la tariffa PEC, WEEKEND o equivalente a tariffe economiche.
Per i viaggi in treno, è rimborsato il costo, per la 2^ classe, qualora il trasferimento avviene con mezzo proprio, si rimborsa l'equivalente della tariffa del viaggio in treno in 2. classe.
L'assistito ha diritto al rimborso di eventuali somme richieste dal paese estero quale integrazione delle spese sanitarie non coperte da convenzione.
Per le spese di viaggio in Italia i costi aggiuntivi sono a totale carico del fondo sociale previsto dal bilancio Regionale.
Nelle spese di trasporto possono essere considerate anche quelle necessarie all’assistito per trasferirsi dall'aeroporto al luogo del ricovero, il ricorso a tale possibilità deve essere motivato dallo stato di salute del paziente, con apposita certificazione o attestazione (Vedi Mod.A).
Vitto e Alloggio
Le spese di vitto e alloggio per i pazienti trapiantati o in attesa di trapianto con il relativo accompagnatore sono a totale carico del fondo sociale e seguono il principio del rimborso indiretto, escluse le spese non pertinenti luce-gas-telefono ai canoni di televisione sia in alberghi che in case private. L'entità del concorso alle spese di cui sopra sia in Italia che all'estero sono così definite:
Per i primi 8 giorni £. 300.000 per paziente con accompagnatore;
£. 220.000 per paziente senza accompagnatore per ogni giorno di
permanenza.
Dal 9° al 30° giorno £ 170.000 per paziente con accompagnatore;
£ 150.000 per il solo paziente senza accompagnatore.
Nel caso di paziente in regime di ricovero con accompagnatore il rimborso per i primi 8 giorni è di £220.000 dal 9° al .30° giorno £150.000.
Al paziente in regime di ricovero senza accompagnatore non spetta alcun rimborso.
Per i controlli successivi nell'anno il rimborso è così determinato:
per i primi 5 giorni £ 300.000 per paziente con accompagnatore;
£ 220.000 per paziente senza accompagnatore;
dal 6° al 30° giorno £ 170.000 per paziente con accompagnatore;
£ 150.000 per paziente senza accompagnatore.
Nel caso di paziente in regime di ricovero con accompagnatore il rimborso per i primi 5 giorni è di £220.000 dal 6° al 30° giorno £150.000. Al paziente in regime di ricovero senza accompagnatore non spetta alcun rimborso
Oltre il 30° giorno per ogni giorno che il paziente deve trattenersi o per attesa di trapianti o se già trapiantato per motivi gravi ( es. rigetto, infezione, problemi derivanti da regime immunodepressivo) presso la località ove ha sede il centro di trapianto, il rimborso è di £ 100.000 giornaliere con o senza accompagnatore.
Al paziente il cui nucleo familiare possiede un reddito superiore a £. 150.000.000 annui non vengono rimborsate le spese di soggiorno e la parte integrativa per il viaggio.
Ai fini della corresponsione delle somme sopraindicate il paziente presenta in una alla documentazione della richiesta di rimborso una autocertificazione nella quale dichiara che il suo reddito familiare non supera la somma di £ 150.000.000 annui.
In caso di trapianti da donatore vivente, per il donatore il rimborso è limitato alle sole spese di viaggio.
Modalità di Rimborso
L'assistito al rientro dal periodo di cura in Italia o all'estero per il rimborso per le spese di viaggio deve presentare:
> biglietti di viaggio in originali se biglietti di aereo gli stessi devono essere stampati e
non scritti a mano corredati dai fogli d'imbarco in originale, se biglietti di treno gli stessi devono essere vidimati dalla stazione di partenza e di ritorno, cioè obliterati.
> Fatture degli alberghi dove ha soggiornato, ricevute fiscali di supermercati, di ristoranti, e di ricevute di fitto, se allocati in civile abitazioni intestate all'assistito o al suo accompagnatore.
> La documentazione sanitaria elencata al punto e) del capitolo " procedure", nonché relazioni mediche, analisi cliniche, risultanze; di esami strumentali (TAC-ECOGRAFIE-BIOPSIE- etc.etc) certificati medici o altro che dimostri visite specialistiche o ricoveri presso altre strutture richieste dal centro presso il quale si è in lista di attesa o che ha effettuato il trapianto, ed invio dei campioni biologici. Nel caso di un paziente in regime di ricovero senza accompagnatore per il periodo di ospedalizzazione non può essere rimborsato di alcuna spesa di soggiorno.
Nell'ipotesi di ricovero di urgenza l'ASL può, chiedere a sanatoria al .Centro di riferimento Regionale la verifica del periodo di cure effettuate e ciò ai soli fini della liquidazione delle spese sostenute, ed al controllo della lista di attesa.
Compiti del Distretto
Ogni ASL deve individuare un responsabile per i ricoveri all'estero al quale fanno riferimento i distretti dell'ASL.
Il referente rappresenta l'interfaccia degli uffici regionali.
Ogni distretto dovrà procedere in modo uniforme ai fini dell'istruttoria delle pratiche sia di rilascio delle autorizzazioni per i ricoveri, che per le pratiche di liquidazioni.
Nel caso di dubbi interpretativi il distretto rivolge i quesiti alla sua Amministrazione (responsabile), che può a sua volta chiedere pareri alla Regione.
Il distretto ha l'obbligo di un controllo amministrativo e contabile specifico e puntuale su tutte le pratiche di liquidazione in particolare sulle fatture, sui titoli di viaggio che debbono sempre individuare il beneficiario.
Il responsabile dell'ASL trasmette ogni trimestre alla Regione un rendiconto delle pratiche rimborsate dei costi sostenuti divisi per le spese a carico del S.S.R. e quelle del fondo sociale, per il tipo di trapianto.
Assegnazione Fondi alle ASL
Le ASL anticipano le somme necessarie per conto della Regione, che provvederà all'assegnazione delle quote, sulla base del numero dei pazienti assistiti e dei rendiconti trimestrali.
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