CONSORZIO Provincia di Napoli e Comuni di Casalnuovo, Giugliano, Marano, Napoli, Pomigliano d’Arco

“Sviluppo Occupazione Legalità Economica”

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art33 - art34 - art35 - art36 - art37 - art38 - art39 - art40
 

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.1 torna su
Costituzione

  1. Tra la Provincia di Napoli ed i Comuni di Casalnuovo, Giugliano, Marano, Napoli, Pomigliano d’Arco è costituito, ai sensi dell’articolo 31 del Testo Unico degli Enti Locali, un Consorzio di funzioni denominato “Sviluppo Occupazione Legalità Economica”.
  2. L’ammissione di nuovi Enti Pubblici titolari di beni confiscati alla criminalità organizzata avviene di diritto alla semplice richiesta di partecipazione da parte dello stesso; l’Assemblea ne prende atto nella prima seduta utile.
  1. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia statuaria, regolamentare, amministrativa ed economico-finanziaria.

Art.2 torna su
Scopi

  1. Il Consorzio, nell’intendimento di consentire ai soggetti aderenti di superare le difficoltà finanziare ed organizzative che potrebbero impedire loro l’esercizio efficace ed economico delle attività di cui all’articolo 2 undecies della legge n° 575 del 31.5.1965, ha per oggetto l’amministrazione comune, per finalità sociali, diretta o mediante la concessione a titolo gratutito ai soggetti di cui all’art.2 undecies della legge n° 575 del 31.5.1965, dei beni confiscati con provvedimento dell’autorità giudiziaria, che sono conferiti in godimento allo stesso dagli Enti di cui ai commi 1 e 2 dell’art.1.

Art.3 torna su
Durata

  1. Il Consorzio ha durata di anni 5 (cinque) dalla costituzione, durata che potrà essere prorogata e potrà cessare:
  1. per compimento dello scopo;
  2. per volontà degli Enti consorziati.
  1. Ognuno degli Enti uniti in Consorzio può ottenere di cessare di farne parte dandone formale preavviso con almeno un anno di anticipo. In ogni caso il recesso ha effetto dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello dell’istanza di recesso.
  2. Le cariche di cui ai punti a, b, c, d dell’art. 6, comma 1 del presente Statuto sono onorifiche, per cui al Presidente del Consorzio, al presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, non compete alcuna indennità o gettone di presenza; agli stessi è corrisposto un rimborso spese effettivamente sostenute e documentate.
  3. Nel caso di cessazione del Consorzio o di separazione da esso di alcuno degli Enti consorziati, il patrimonio consortile è  ripartito tra i singoli Enti, tenuto conto della ubicazione territoriale dei beni, salvo che risultino indispensabili per assicurare il servizio agli altri Enti. Il prospetto di liquidazione è approvato dall’Assemblea a maggioranza degli Enti associati.
  4. La stima dei beni mobili ed immobili viene effettuata di comune accordo, salvo il ricorso all’arbitrato di cui all’art.12 della Convenzione.
  5. I beni immobili conferiti in godimento al patrimonio consortile dai singoli Enti, nel caso di cessazione del Consorzio o di separazione da esso di alcuno degli Enti consorziati, ritornano in ogni caso, nello stato in cui si trovano nella piena e libera disponibilità dell’Ente conferente.

Art.4 torna su
Sede ed ambito territoriale

  1. Il Consorzio ha sede legale presso la Provincia di Napoli.
  2. Il Consorzio opera, di regola, nel territorio dei soggetti consorziati, ma può, a seguito di deliberazione dell’Assemblea, assunta con maggioranza dei 2/3, estendere la propria attività al territorio di altri enti previa intesa con i medesimi

Art.5 torna su
Convenzione

  1. I rappresentanti degli Enti consorziati stipulano la Convenzione che viene approvata unitamente al presente Statuto.
  2. La Convenzione individua gli atti fondamentali del Consorzio che devono essere trasmessi agli Enti aderenti.

TITOLO II
ORGANI AMMINISTRATIVI DI INDIRIZZO E CONTROLLO E ORGANI ESECUTIVI

Art.6 torna su
Organi del Consorzio

  1. Sono organi del Consorzio:
  1. L’Assemblea;
  2. Il Presidente del Consorzio;
  3. Il Consiglio di Amministrazione;
  4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  5. Il Segretario Direttore;
  6. Il Collegio dei Revisori;
  1. Le cariche di cui ai punti a, b, d del precedente comma sono legate alla permanenza nella funzione istituzionale.

Art.7 torna su
L’Assemblea

1.  L’Assemblea è l’organo istituzionale del Consorzio, diretta rappresentanza degli Enti locali.
2.  L’Assemblea   ha   autonomia  organizzativa.   Ad  essa  spetta  determinare  gli  indirizzi del  
Consorzio,  per  il  conseguimento  dei  compiti  statuari  e  controllare  l’attività degli organi
consorziati

Art.8 torna su
Composizione dell’Assemblea

  1. L’Assemblea è composta dal Presidente della Provincia di Napoli, o un suo delegato, dai Sindaci dei Comuni aderenti al Consorzio e da loro delegati
  2. La delega e la revoca del delegato del Sindaco o del Presidente della Provincia nell’Assemblea devono avvenire per iscritto.
  1. Nei casi di assenza o impedimento del Sindaco o del Presidente della Provincia, la rappresentanza  degli Enti consorziati nell’Assemblea è esercitata di diritto da chi lo sostituisce.
  1. Il Presidente dell’Assemblea è, a turno, il Presidente della Provincia o un membro-Sindaco, che resta in carica per 6 mesi. La turnazione seguirà il principio del maggior numero di abitanti: Provincia di Napoli, Comuni di Napoli, Giugliano, Marano, Casalnuovo e Pomigliano d’Arco. Le eventuali nuove adesioni seguiranno lo stesso principio, a partire dal secondo ciclo.
  2. Ciascun Ente associato aderisce al Consorzio con responsabilità pari.

Art.9 torna su
Funzionamento dell’Assemblea

  1. L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente, che ne formula l’ordine del giorno. L’Assemblea può essere convocata anche dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  2. L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno quattro volte l’anno per l’approvazione dei bilanci preventivi economici annuale e pluriennale, del rendiconto d’esercizio, per pronunciarsi sullo stato di attuazione dei programmi e per l’assestamento al bilancio. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedono.
  3. Gli avvisi di convocazione devono contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, unitamente all’ordine del giorno, e devono essere recapitati al domicilio almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente. Il recapito degli avvisi può avvenire tramite notifica dei messi notificatori dei consorziati o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, nei casi urgenti, mediante telegramma o altri mezzi di teletrasmissione.
  4. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi almeno all’albo pretorio degli Enti aderenti ed a quello del Consorzio. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all’ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell’Assemblea.
  5. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica la trattazione di argomenti che pressuppongono valutazioni ed apprezzamenti, di carattere riservato, su persone.
  6. L’Assemblea è validamente costituita con l’intervento della metà più uno dei rappresentanti dei soggetti consorziati. Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Per la validità della relativa seduta è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Rappresentanti. In seconda convocazione l’Assemblea tratta gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della prima.
  7. Il Presidente dovrà riunire l’Assemblea in un termine non superiore a venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da parte dei 2/5 dei componenti, iscrivendo all’ordine del giorno gli argomenti proposti, per l’esame e le conseguenti determinazioni. Per garantire il funzionamento degli organi dell’Ente, in caso di inerzia del Presidente dell’Assemblea, la convocazione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  8. Alle riunioni del Consorzio possono essere invitati, separatamente o congiuntamente, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Segretario Direttore, i Revisori dei Conti; i medesimi se invitati formalmente, sono tenuti ad essere presenti, hanno diritto di parola ma non di voto; dei loro interventi viene fatta menzione sul verbale.

Art.10 torna su
Competenze

  1. L’Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti ed ai fini statutari.
  2. In particolare compete all’Assemblea:
    1. l’elezione del Consiglio di Amministrazione;
    2. la pronuncia della decadenza e della revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi e con la procedura disposti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri provinciali e comunali previsti dalla legge, e negli altri casi previsti dal presente statuto;
    3. l’approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, e della connessa relazione previsionale e programmatica, e delle relative variazioni, entro il 30 ottobre di ciasun anno;
    4. l’approvazione del rendiconto della gestione entro il mese di aprile dell’esercizio successivo;
    5. l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione alla contrazione di mutui e alla emissione di prestiti obbligazionari;
    6. l’approvazione dei regolamenti e degli altri atti a contenuto normativo;
    7. la nomina, la conferma, la risoluzione del rapporto di lavoro del Segretario Direttore del Consorzio;
    8. l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all’approvazione delle convenzioni con altri Enti locali e soggetti diversi, per l’estensione dei servizi;
    9. l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all’affidamento di attività e servizi mediante Convenzione e mediante procedure di evidenza pubblica;
    10. la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di eventuali servizi resi dal Consorzio;
    11. la nomina dei Revisori dei Conti;
    12. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti dell’Assemblea presso enti, aziende ed istituzioni ad essa espressamente riservata dalla legge e dallo Statuto;
    13. le modifiche allo Statuto consortile;
    14. la presa d’atto per l’ammissione di nuovi Enti e l’approvazione del prospetto di liquidazione nel caso di recesso di Enti consorziati;
    15. tutti quegli atti, per analogia, riservati dalla legge alla competenza dei Consigli provinciali e comunali.

Art.11 torna su
Deliberazioni

  1. Alle deliberazioni dell’Assemblea sono applicate le norme previste per le deliberazioni del Consiglio provinciale e comunale, per quanto attiene l’istruttoria, le modalità di redazione e pubblicazione. I pareri di regolarità tecnica e contabile sono espressi rispettivamente dal responsabile del servizio competente e dal responsabile della ragioneria, o dal Segretario Direttore in caso di loro assenza o impedimento, salvo che tali pareri siano già contenuti all’interno di deliberazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione e sottoposte all’Assemblea. I pareri non sono richiesti sulle deliberazioni riguardanti le nomine degli organi e su tutte quelle che non abbiano un contenuto tecnico-finanziario.
  2. L’elezione del Consiglio di Amministrazione ha luogo all’unanimità dei voti. Al secondo scrutinio, da svolgersi non prima che siano trascorsi dieci giorni, è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti degli Enti consorziati.
  3. E’ necessaria la maggioranza dei 2/3 dell’Assemblea per l’approvazione delle delibeazioni relative a:
    1. revoca del Consiglio di Amministrazione;
    2. approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale e relative variazioni. In seconda convocazione è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Enti consorziati.
  1. Le deliberazioni riguardanti la presa d’atto dell’ammissione al Consorzio di altri Enti, l’estensione delle attività consortili ad altri servizi e le modifiche allo Statuto, devono avere il voto favorevole di almeno 2/3 dei rappresentanti.
  1. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell’azione da questi svolta.
  2. Le deliberazioni di cui all’articolo 10 costituiscono atti fondamentali e devono pertanto essere trasmesse agli Enti associati.
  3. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono pubblicate mediante affissione all’Albo delle pubblicazioni del Consorzio per quindici giorni consecutivi. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
  4. Nel caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esegubili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta.
  5. Per quanto non espressamente previsto per le adunanze e le deliberazioni dell’Assemblea si applicano le norme in vigore nell’Ente sede del Consorzio.
  6. Alle sedute dell’Assemblea partecipa il Segretario Direttore, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.
  7. I contratti in forma pubblica amministrativa del Consorzio sono rogati dal Segretario Direttore del Consorzio o dal Segretario di uno dei soggetti consorziati, incaricato dal Consiglio di Amministrazione.

Art.12 torna su
Attribuzioni del Presidente del Consorzio

  1. Il Presidente del Consorzio esercita le seguenti attribuzioni:
    1. rappresenta e convoca l’Assemblea, stabilisce l’ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni;
    2. controlla l’attività complessiva dell’Ente, promuovendo indagini e verifiche sull’attività degli uffici;
    3. compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o da deliberazioni.

Art.13 torna su
Il Presedente del Consiglio di Amministrazione

  1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l’organo di raccordo tra Assemblea e Consiglio di Amministrazione, coordina l’attività d’indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l’unità delle attività del Consorzio.
  1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per il particolare ruolo di coordinamento svolto dalla Provincia di Napoli nell’ambito del Consorzio, è il Presidente pro-tempore della Provincia di Napoli.
  2. Egli adotta gli atti ed assume le determinazioni concernenti l’amministrazione del Consorzio che gli sono attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti.
  3. In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
    1. rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e presiede; fissa l’ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;
    2. firma la corrispondenza ed i documenti relativi all’attività del Consiglio;
    3. sovraintende e coordina l’attività del Consiglio, stimolando l’attività dei singoli consiglieri;
    4. sovraintende e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e sull’andamento degli uffici e dei servizi;
    5. può delegare, per singole materie e affari, le sue competenze ad uno o più componenti del Consiglio;
    6. può convocare l’Assemblea, laddove lo ritenga necessario.
  4. Sono di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi fissati dall’Assemblea, la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Consorzio negli Enti in cui esso partecipa nonché, nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dai regolamenti del Consorzio, la nomina dei responsabili dei servizi.
  5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, da un componente del Consiglio di Amministrazione, dallo stesso incaricato di sostituirlo. Gli incarichi e le deleghe devono essere conferiti e revocati per iscritto, dandone notizia all’Assemblea.

Art.14 torna su
Il Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è l’organo di indirizzo dell’attività di amministrazione dell’Ente, eletto dall’Assemblea consortile.
  2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono comunque possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ad una speciale competenza e qualificazione professionale e amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.
  3. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione:
    1. I Consiglieri ed i componenti delle Giunte degli Enti consorziati;
    2. I membri dell’Assemblea;
    3. I titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connessi ai servizi del Consorzio;
    4. Coloro che sono in lite col Consorzio.
  1. Il Consiglio di Amministrazione si compone del Presidente e di tre consiglieri, nominati dall’Assemblea
  2. Il Consiglio di Amministrazione è eletto per un quinquennio, di norma coincidente con il mandato degli organi elettivi dei soggetti consorziati; il Consiglio decade solo se vi sono almeno i 2/3 dei Consigli Provinciali o Comunali che si insediano durante il mandato.
  3. I componenti del Consiglio durano in carica fino all’insediamento dei loro successori, fatte salve le disposizioni di legge in materia di proroga degli organi amministrativi. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzitempo cessati dalla carica, esercitando le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell’organo.
  4. I componenti del Consiglio che abbiano ricoperto due mandati consecutivi, non possono essere ulteriormente eletti nel mandato successivo.

Art.15 torna su
Elezione del Consiglio di Amministrazione

  1. L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese, con le modalità stabilite dal comma 2 dell’articolo 11, sulla base di una proposta formulata dal Presidente, sentiti gli altri rappresentanti dei consorziati, contenente i nominativi dei candidati alla carica di Consigliere.
  2. La proposta è depositata almeno due giorni prima della seduta dell’Assemblea nella segreteria del Consorzio. Tale documento è corredato dalla dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti.
  3. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso, per la durata del mandato, dei requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla normativa vigente, altresì, i casi di decadenza.

Art.16 torna su
Competenze del Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo sull’attività di gestione spettante ai responsabili dei servizi e al Segretario Direttore in caso di loro assenza o impedimento.
  2. Predispone le proposte relative ai seguenti atti fondamentali, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea:
    1. il progetto di bilancio di previsione annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica, nonché lo schema di rendiconto della gestione;
    2. gli schemi di regolamento;
    3. il progetto di programma triennale;
  3. Sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione:
    1. assegnazione direttive generali da osservare da parte dei responsabili dei servizi o del Segretario Direttore per l’attuazione e il raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che il Consorzio è destinato a soddisfare nei limiti degli indirizzi programmatici formulati dall’Assemblea  consorziale;
    2. l’ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni;
    3. autorizza il Segretario Direttore a stare ed a resistere in giudizio davanti all’Autorità Giudiziaria ed a qualsiasi altra giurisdizione speciale;
    4. decide in ordine ad eventuali transazioni;
    5. decide in ordine a consulenze legali e non, a collaborazioni esterne, determinandone le condizioni ed i compensi;
    6. approva i progetti preliminari e di massima;
    7. decide intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli altri arbitrati;
    8. approva gli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali e autorizza il Segretario Direttore alla sottoscrizione;
    9. adotta tutti gli atti che gli siano attribuiti dai regolamenti e/o dallo Statuto;
    10. adotta tutti gli atti che siano attribuiti dalla legge alle giunte municipali.

Art.17 torna su
Adunanze e deliberazioni

  1. L’attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
  2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l’intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati e a maggioranza assoluta dei voti.
  3. Il Consiglio si riunisce per decisione del Presidente del Consiglio di Amministrazione ordinariamente in base alle esigenze, ovvero a richiesta di almeno un consigliere o del Direttore generale. In caso di inerzia provvede il Presidente dell’Assemblea consortile.
  4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse interviene, con voto consultivo , il Segretario Direttore.
  5. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge per gli atti dell’organo collegiale degli Enti locali, in ordine alla forma, modalità di redazione, controlli e pubblicità; le stesse sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  6. Le deliberazioni che presentino un carattere di assoluta urgenza, tale che un ritardo riuscirebbe di grave danno per il Consorzio, possono essere dichiarate immediatamente esecutive dal Consiglio di Amministrazione sotto la propria responsabilità, con votazione unanime.

Art.18 torna su
Prerogative e responsabilità degli amministratori

  1. Agli amministratori del Consorzio per quanto attiene aspettative e permessi, si applicano i principi dettati dal Testo Unico degli Enti Locali.
  2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto, e sono solidalmente responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri e dagli obblighi inerenti alla conservazione dell’intergrità del patrimonio consorziale.
  3. In ogni caso i componenti del Consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuare le conseguenze dannose.
  4. Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione non si estendono a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.
  5. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono astenersi dal partecipare alle sedute e alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.
  6. Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall’Assemblea nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto del divieto di cui al precedente comma 5 o per altro legittimo motivo.

TITOLO III
ORGANI GESTIONALI STRUTTURE ED UFFICI

Art.19 torna su
Principi e criteri generali

  1. Il Consorzio informa l’organizzazione dei servizi e del personale, a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza.
  1. L’Attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, dal Segretario Direttore e dall’insieme della struttura, nel rispetto del principio per cui, i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre il Segretario Direttore e i Funzionari sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.
  2. Il Consorzio favorisce e promuove la formazione del personale, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell’Ente secondo criteri di economicità.

Art.20 torna su
Struttura tecnico-operativa

  1. Il Consorzio è dotato di una propria struttura tecnico-operativa, a cui compete l’attività gestionale, che risponde al Segretario Direttore.
  2. Per definizione dell’assetto organizzativo si fa riferimento ai principi ed ai criteri fissati dai decreti legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001, e successive modificazioni. Nell’ambito dei principi stabiliti dall’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, con regolamenti, definisce il modello organizzativo, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, la dotazione e le modalità di acquisizione e gestione del personale.
  3. Il Consorzio può avvalersi, ove esigenze gestionali lo richiedessero, di uffici, servizi, professionalità e dipendenti degli Enti locali associati, acquisendone la disponibilità a fronte di apposite convenzioni.
  4. Rientrano nella competenza dei responsabili dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.
  5. In assenza di responsabili dei servizi spettano al Segretario Direttore tutti i compiti ed i poteri attribuiti dalle leggi ad essi.

Art.21 torna su
Direzione del Consorzio-Il Segretario Direttore

  1. La Direzione del Consorzio è affidata al Segretario Direttore nominato a seguito di concorso pubblico, scelto tra soggetti in possesso della Laurea in Giurisprudena o equipollente.
  2. In sede di costituzione del Consorzio il Segretario Direttore può essere eccezionalmente nominato per chiamata, ma in tal caso la sua nomina dovrà essere fatta dal Consiglio di Amministrazione a voti unanimi ed approvata dall’Assemblea con voto unanime dei partecipanti.
  3. La Commissione giudicatrice è composta dal Presidente e da altri due membri nominati dal Consiglio di Amministrazione fuori dal proprio seno da scegliersi tra docenti ed esperti del settore.
  4. Il Segretario Direttore è nominato per il termine di tre anni e può essere, con atto del Presidente del Consiglio di Amministrazione previa deliberazione dell’Assemblea, confermato di triennio in triennio.
  5. Sono applicabili al Segretario Direttore le disposizioni di cui all’art.18, in quanto compatibili.
  6. Non può ricoprire l’incarico di Segretario Direttore chi abbia fatto parte del Consiglio di Amministrazione qualora non sia cessato dall’incarico almeno due anni prima della nomina.

Art.22 torna su
Competenze del Segretario Direttore

  1. Il Segretario Direttore è l’organo responsabile dell’attività di gestione che consiste nell’attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.
  2. Il Segretario Direttore svolge tutte le attività gestionali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dalla legge, dalla Convenzione, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri soggetti.
  3. La rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Segretario Direttore, con facoltà salve le prescritte autorizzazioni richieste dalla legge, di promuovere azioni ed istanze giudiziarie per ogni tipo o grado di giurisdizione e di costituirsi parte civile in giudizio penale in nome e nell’interesse del Consorzio.
  4. A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:
    1. cura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;
    2. ha la direzione e la responsabilità dei funzionari e del personale del Consorzio;
    3. adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività dell’apparato dell’Ente e l’efficacia;
    4. irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento al Consiglio di Amministrazione o ai dirigenti;
    5. presiede le commissioni di gara e di concorso e stipula relativi contratti;
    6. adotta gli atti, di propria competenza, che impegnano il Consorzio verso l’esterno;
    7. ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio, nei casi di assenza o impedimento dei responsabili dei servizi;
    8. firma gli ordinativi di incasso e di pagamento e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui, nei casi di assenza o impedimento dei responsabili dei servizi;
    9. firma la corrispondenza e gli atti che non sono di competenza del Presidente del Consorzio o del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
    10. esercita tutte le attribuizioni che non siano dalla legge, dai regolamenti o dal presente Statuto attribuite alla competenza dell’Assemblea consorziale, del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

Art.23 torna su
Incompatibilità e responsabilità

  1. A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Segretario Direttore, è inibita la possibilità di esercitare ogni altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato, espressamente, dal Consiglio di Amministrazione.
  2. Non possono essere nominati impiegati o Direttore del Consorzio i componenti delle Giunte e dei Consigli degli Enti locali associati.
  3. Il Segretario Direttore ed il personale del Consorzio sono sggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli Enti locali.

TITOLO IV
PATRIMONIO-FINANZE-CONTABILITA’-APPALTI

Art.24 torna su
Gestione economica e finanziaria

  1. Per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale al Consorzio si applicano le disposizioni dettate per gli Enti locali. In particolare il Consorzio adotta la contabilità finanziaria e la contabilità economica, nei termini e per fini previsti dal decreto legislativo n° 267/2000.
  2. La gestione contabile del Consorzio si uniforma al principio del pareggio tra entrate ed uscite.

Art.25 torna su
Patrimonio

  1. Il patrimonio del Consorzio è costituito da:
    1. fondi reperiti attraverso forme di finanziamento nazionali, regionali o comunitarie;
    2. beni immobili e mobili comunque acquisiti dal Consorzio nell’esercizio della propria attività.
  2. Il Comune conferisce la gestione del bene, che resta di proprietà dello stesso.
  3. Al Consorzio possono essere attribuiti in amministrazione degli Enti associati le immobilizzazioni ed i beni strumentali, comunque denominati, funzionali all’esercizio delle funzioni ad esso affidati. Di tali beni il Consorzio tiene l’inventario.

Art.26 torna su
Fonti finanziarie

  1. Al finanziamento del Consorzio si provvede tramite i fondi previsti dal Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia” e con l’ausilio di ulteriori fondi reperiti attraverso altre forme di finanziamento nazionali, regionali o comunitarie.
  2. Ulteriormente, al finanziamento delle spese di investimento e di gestione il Consorzio si può provvedere mediante:
    1. contributi in conto capitale, facoltativi, da parte di uno o più Enti consorziati;
    2. contributi in conto capitale della Regione, dello Stato e di altri Enti pubblici;
    3. utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;
    4. fondi all’uopo accantonati;
    5. prestiti, anche obbligazionari;
    6. avanzo finanziario.

Art.27 torna su
Destinazione dell’avanzo finanaziario

  1. In presenza di un avanzo finanziario determinato in sede di approvazione del rendiconto della gestione, l’Assemblea, con la medesima deliberazione di approvazione, provvederà a destinarlo secondo le seguenti finalità:
    1. finanziamento di investimenti;
    2. finanziamento dei costi di gestione.

Art.28 torna su
Appalti e forniture
  

  1. Il Consorzio osserva in materia di procedure per l’aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi le disposizioni di legge, ivi comprese quelle di attuazione delle direttive CEE, applicabili agli Enti pubblici.
  2. Spetta al Segretario Direttore la presidenza delle commissioni di gara. Le commissioni di gara devono essere composte di esperti interni o esterni all’azienda, con l’esclusione, in ogni caso dei membri dell’Assemblea consorziale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti. La nomina dei componenti le commissioni è fatta dal Segretario Direttore.

TITOLO V
VIGILANZA E CONTROLLO

Art.29 torna su
Revoca del Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione ed  i singoli componenti possono essere revocati dall’Assemblea consorziale, con deliberazione motivata e con la maggioranza dei 2/3 dei rappresentanti degli Enti consorziati.
  2. Alla sostituzione del Consiglio di Amministrazione o dei singoli componenti revocati, l’Assemblea provvede entro il termine di un mese. Nell’intervallo, le attribuizioni del Consiglio sono esercitate dall’Assemblea.

Art.30 torna su
Decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione

  1. Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decade dall’incarico.
  2. La decdenza è dichiarata dall’Assemblea.

Art.31 torna su
Raccordo con gli Enti

  1. Il Consorzio, per assicurare la permanente informazione sulla propria attività, trasmette a cura del Segretario Direttore agli Enti associati copia di tutte le deliberazioni assunte dall’Assemblea secondo i tempi e con le modalità stabilite nel regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai consiglieri degli Enti aderenti, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

Art.32 torna su
Interventi degli Amministratori

  1. I componenti dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, nonché i consiglieri degli Enti consorziati, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all’espletamento del mandato.
  1. Tali soggetti sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Art 33. torna su
Collegio dei revisori dei Conti

  1. L’Assemblea consorziale elegge un Collegio di Revisori composto da tre membri.
  2. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti devono essere scelti:
    1. uno tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti, il quale funge da Presidente;
    2. uno tra gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti;
    3. uno tra gli iscritti nell’Albo dei ragionieri.
  3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
  4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio.
  5. Il Collegio dei Revisori, in conformità allo Statuto, collobora con l’Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
  6. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza produttività ed economicità della gestione.
  7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferiscono immmdiatamente all’Assemblea.
  8. I revisori, se invitati, sono tenuti ad assistere alle sedute dell’assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI
TRASPARENZA; INFORMAZIONE; PARTECIPAZIONE

Art.34 torna su
Trasparenza

  1. Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell’Ente sono pubblici e ostensibili ai cittadini.
  2. Norme regolamentari dettano la disciplina delle modalità di archiviazione dei dati aggregati per materia, con la tenuta di elenchi delle attività del Consorzio e la loro pubblicizzazione.
  3. Il Consorzio assicura la più ampia diffusione delle informazioni relative alla propria attività, anche utilizzando i mezzi di comunicazione di massa. Rende pubblica, con le modalità stabilite dal regolamento, la situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di incarichi direttivi del Consorzio.

Art.35 torna su
Albo delle Pubblicazioni

  1. Gli atti degli organi del Consorzio per i quali la legge, lo Statuto o altre norme, prevedano la pubblicazione vengono resi noti con l’affissione in apposito albo delle pubblicazioni posto nella sede dell’Ente. Dei medesimi atti può essere disposta, in casi particolari, l’affissione all’albo pretorio degli Enti consorziati.
  2. L’Albo del Consorzio deve assicurare a tutti i cittadini l’accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Art.36 torna su
Accesso e Partecipazione

  1. I cittadini possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell’Ente, secondo le norme di legge del presente Statuto.
  2. Il Consorzio, anche con provvedimenti di carattere regolamentare, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Consorzio e di intervento nei procedimenti aministrativi posti in essere dall’Ente ai sensi della legge 241/90.
  3. I provvedimenti attuativi determinano, inoltre, i tempi di ciascun tipo di procedimento e devono applicare il principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
  4. Allorché un provvedimento dell’Ente sia tale da produrre effetti diretti nei confronti dei singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di intervenire  nel procedimento.
  5. Il Consorzio individua il Funzionario responsabile, disciplina le modalità di intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l’amministrazione deve pronunciarsi. Nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
  6. Il Consorzio può concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti.

Art.37 torna su
Azione popolare

  1. Ciascun cittadino iscritto nelle liste elettorali di uno dei Comuni consorziati ha il potere di far valere azioni o di presentare ricorsi quando il Consorzio non si attivi per tutelare un interesse dell’Ente.
  2. Avuta notizia dell’azione intrapresa dal cittadino, il Consiglio di Amministrazione verifica se sussistono le condizioni per assumere direttamente la tutela dell’interesse dell’Ente.

Art.38 torna su
Partecipazione degli utenti

  1. Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento dei servizi sul territorio.
  2. A tal fine il Consorio è impegnato a:
    1. assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta, anche in forma scritta;
    2. promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi;
    3. curare i rapporti con le istituzioni scolastiche, mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizione di sussidi didattici;
    4. predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e modalità di fruizione dei servizi.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.39 torna su
Funzione normativa

  1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell’Ente.
  2. La Convenzione e lo Statuto e le loro modificazioni o integrazioni sono approvate dai Consigli comunali a maggoranza assoluta dei componenti ed entrano in vigore il primo giorno successivo alla stipula della Convenzione o degli atti integrativi da parte degli enti aderenti.
  3. La potestà regolamentare viene esercitata dall’Assemblea nel rispetto delle leggi, della Convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.
  4. I regolamenti sono pubblicati subito dopo che sia avvenuta esecutiva la deliberazione che li approva ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che la deliberazione ed i regolamenti stessi stabiliscano un termine diverso.

Art 40 torna su
Disposizioni transitorie

  1. L’elencazione del Consiglio di Amministrazione deve avvenire entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore dello Statuto. Nell’intervallo, le competenze sono esercitate dall’Assemblea.
  2. La prima convocazione dell’Assemblea è fatta dal Sindaco del Comune con popolazione legale più grande.
L’Assemblea, nella prima seduta, nomina come suo Presidente il Presidente della Provincia, secondo la turnazione prevista dal’art.8 del presente Statuto.