ART. 1 –
Costituzione, Denominazione e Sede È costituita ai sensi dell’articolo 36 del
Codice Civile, l’Associazione Malati e
Trapiantati di Organi A.T.O.M. con nuova
sede in Torre del Greco in vico 1°
Cappuccini n. 2 in data quattro maggio
millecentonovantotto;
ART. 2 –
Scopi e Finalità
È costituita l’associazione senza fini di
lucro per l’assistenza ai malati in attesa
di trapianto o ai già trapiantati di organi,
al reinserimento nella vita sociale degli
stessi e in particolare garantendo a coloro
che si sono trapiantati o in lista di attesa
in altre regioni d’Italia o all’estero, sia
all’assistenza sanitaria che ai relativi
rimborsi per recarsi presso i rispettivi
centri trapianto, provvedendo ad assistere
anziani, persone malate non autosufficienti
e portatori di handicap; l’associazione
promuove con particolare risalto, iniziative
atte a fornire la diffusione della cultura
della donazione di organi tra la gente.
Provvede ad organizzare riunioni sportive,
atletica leggera ed incontri di calcio a
livello regionale e nazionale, per
diffondere la cultura dello sport tra
trapiantati d’organi ed inoltre attività
ricreative da svolgersi presso le case di
riposo o luoghi di sofferenza;
ART. 3 –
Associazione (A.T.O.M.) L’associato dichiara di accettare in ogni
parte e in ogni effetto lo statuto e i vari
regolamenti;
ART. 4 –
Natura
L’associazione ha carattere di solo
volontariato, aiutare e difendere i diritti
di trapiantati d’organi.
ART. 5 – Soci
Possono far parte dell’associazione in
qualità di soci, le persone fisiche siano
essi malati, trapiantati o sostenitori e
onorari. I soci hanno diritto di frequentare
i locali sociali, di ricevere la tessera
sociale, usufruire di tutti i vantaggi che
questa può offrire agli affiliati soci
dell’associazione;
ART. 6 –
Mezzi finanziari L’associazione trae i mezzi finanziari per
consentire il raggiungimento dei suoi scopi
e delle sue finalità dalle quote e dai
contributi associativi, da terzi, da
lasciti, donazioni ed erogazioni e da altre
entrate in conformità alle finalità
istituzionali;
ART. 7 - Gli
organi preposti al funzionamento
dell’associazione
sono: L’Assemblea generale dei soci; Il
Consiglio direttivo; Il Presidente; Il
Vicepresidente; Il Segretario; Il Tesoriere;
I Consiglieri. Tutte le cariche sociali sono
esercitate a titolo gratuito.
ART. 8 –
L’Assemblea generale dei soci
L’assemblea generale dei soci è l’organo
supremo deliberativo dell’associazione,
l’assemblea generale dei soci è sia
ordinaria che straordinaria. L’assemblea
ordinaria è convocata dal presidente almeno
una volta all’anno e per essere valida deve
riunire in prima convocazione un terzo dei
soci, in seconda convocazione, che può
venire se non è trascorsa almeno mezz’ora
dall’orario stabilito per la prima,
l’assemblea è validamente costituita
qualunque sia il numero dei presenti; per
essere ammessi all’assemblea i soci dovranno
esibire la tessera sociale vidimata per
l’anno in corso. L’assemblea straordinaria è
convocata ogni qualvolta il consiglio
direttivo ne ravvisi l’opportunità, oppure
ne faccino richiesta scritta almeno un terzo
dei soci. In questo caso sarà convocata
entro quindici giorni dalla data di
ricezione della richiesta. In ogni caso caso
sarà convocata dal presidente. Le delibere
delle assemblee sia ordinarie che
straordinarie sono prese a maggioranza di
voti tra i presenti;
ART. 9 – Il
Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è l’organo direttivo
dell’associazione ed è formato da un minimo
di sette ad un massimo di tredici membri;
esso viene eletto dall’assemblea generale
dei soci. I consiglieri durano in carica due
anni e possono essere rieletti. Il Consiglio
direttivo elegge tra i suoi membri un
presidente, due vicepresidenti, un
segretario ed un tesoriere. Il
vicepresidente sostituisce il presidente in
caso di assenza o impedimento. Il Consiglio
direttivo è convocato dal presidente ogni
qualvolta lo ritenga opportuno, o quando ne
facciano domanda almeno la metà più uno del
consiglio stesso. Spetta al consiglio
direttivo di svolgere il programma di
attività dell’associazione approvato
dall’assemblea generale, di amministrare il
patrimonio e gli incassi sociali, di
sottoporre annualmente all’assemblea
generale ordinaria, il rendiconto sia
finanziario che amministrativo della
gestione presentata dal segretario e dal
tesoriere e di sottoporre annualmente il
bilancio di previsione sempre all’assemblea
generale di stabilire l’importo delle quote
annue dell’associazione. Il consiglio
direttivo, qualora ne ravvisi la necessità,
può affidare particolari mansioni di
carattere organizzativo ai soci non facenti
parte del consiglio direttivo. Il Consiglio
direttivo stipula inoltre tutti gli atti
dell’associazione, i quali porteranno la
firma del presidente o di chi ne fa le veci.
Il componente del consiglio direttivo che si
assenta dalle riunioni per più di tre volte
consecutive, senza giustificato motivo, sarà
considerato dimissionario. Le decisioni del
consiglio direttivo sono prese a maggioranza
dei voti dei consiglieri presenti e in caso
di parità prevale quello del presidente. Le
decisioni del consiglio direttivo sono
valide se alle riunioni prende parte la
maggioranza dei consiglieri in carica;
ART. 10 – Il
Presidente
Il Presidente rappresenta a tutti gli
effetti l’associazione nei confronti di
terzi;
ART. 11 – Il
Vicepresidente
Il vicepresidente sostituisce il presidente
in caso di assenza o inadempienza, per
quegli incarichi che il presidente ritiene
opportuno affidargli, nell’interesse
dell’associazione;
ART. 12 – Il
Segretario
Il segretario redige i verbali d’assemblea e
delle sedute del consiglio direttivo, tiene
l’archivio e la corrispondenza, provvede al
tesseramento dei soci e mantiene aggiornato
l’elenco soci;
ART. 13 – Il
Tesoriere
Il tesoriere conserva ed aggiorna tutti i
registri e i documenti e li tiene a
disposizione per ogni eventuale richiesta da
parte dei componenti del consiglio
direttivo. Il tesoriere provvede ala
riscossione delle entrate ed al pagamento
delle spese;
ART. 14 –
Modiche allo Statuto ed al Regolamento Il consiglio direttivo, di propria
iniziativa o in seguito a domanda motivata
da almeno un terzo dei soci, propone
all’assemblea generale eventuali modifiche
da apportare allo statuto a regolamento. Il
progetto di modifica deve rimanere
depositato nella sede sociale a disposizione
dei soci per almeno quindici giorni. Le
modifiche allo statuto e al regolamento si
considereranno approvate se conseguono il
voto favorevole della maggioranza assoluta
dei soci;
ART. 15 –
Elezioni
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola
con lo statuto. Potranno essere eletti tutti
i soci in regola con lo statuto e con i
versamenti delle quote sociali. Un’apposita
commissione designata dal consiglio
direttivo uscente composto da tre membri,
presiede all’elezione, predispone l’elenco
dei candidati e prepara le schede per le
votazioni. Saranno eletti coloro che
riporteranno il maggior numero di voti. Le
elezioni sono valide se ad esse
parteciperanno la maggioranza dei soci. Se
il numero dei votanti risulterà inferiore
alla metà degli aventi diritto al voto, le
elezioni si ripeteranno dopo sette giorni,
questa seconda votazione sarà valida
qualunque sia il numero dei votanti. Coloro
che intenderanno candidarsi alle elezioni
dovranno depositare la candidatura entro i
sette giorni antecedenti alla data fissata;
ART. 16 –
Provvedimenti disciplinari
A carico dei soci potranno essere adottati i
seguenti provvedimenti: a) l’avvertimento;
b) la sospensione temporanea per un periodo
massimo di un anno; c) la radiazione
dall’associazione. Le sanzioni di cui sopra
sono deliberate dal consiglio direttivo.
ART. 17 –
Perdita della qualifica di socio La qualifica di socio si perde: per
dimissioni da presentare entro il trenta
novembre di ogni anno; per radiazione a
causa di azioni ritenute disonorevoli o che
siano di grave pregiudizio al regolare
funzionamento dell’associazione o alla sua
immagine presso terzi e per azioni
antistatutarie; radiazione per morosità: in
tal caso per essere riammesso, il socio
dovrà versare tutte le quote arretrate;
ART. 18 –
Bilancio e patrimonio
Le entrate e le uscite saranno registrate in
cassa e la differenza costituirà l’avanzo,
il disavanzo o il pareggio dell’attività
annuale svolta;
ART. 19 –
Scioglimento, cessazione, estinzione
dell’associazione
In caso di scioglimento, cessazione ovvero
estinzione, indipendentemente dalla sua
forma giuridica, i beni che residuano dopo
l’esaurimento della liquidazione saranno
devoluti ad altre organizzazioni di
volontariato operanti in identico o analogo
settore, secondo le indicazioni contenute
nello statuto o negli accordi degli
aderenti, o in mancanza, secondo le
disposizioni del Codice Civile. ***** FINE
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