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Associazione ONLUS settore socio-sanitario prov. di Napoli
Chi siamo


Sede Regionale:                           vico 1° Cappuccini n. 2 80059 TORRE DEL GRECO (NA) Tel.Fax (081) 8493406 GSM 338.7623715 email: atomfranz@inwind.it

 

      
 

STATUTO   Scarica:  Lo statuto dell'A.T.O.M.

 
 
 

ART. 1 – Costituzione, Denominazione e Sede  È costituita ai sensi dell’articolo 36 del Codice Civile, l’Associazione Malati e Trapiantati di Organi A.T.O.M. con nuova sede in Torre del Greco in vico 1° Cappuccini n. 2 in data quattro maggio millecentonovantotto;

ART. 2 – Scopi e Finalità  È costituita l’associazione senza fini di lucro per l’assistenza ai malati in attesa di trapianto o ai già trapiantati di organi, al reinserimento nella vita sociale degli stessi e in particolare garantendo a coloro che si sono trapiantati o in lista di attesa in altre regioni d’Italia o all’estero, sia all’assistenza sanitaria che ai relativi rimborsi per recarsi presso i rispettivi centri trapianto, provvedendo ad assistere anziani, persone malate non autosufficienti e portatori di handicap; l’associazione promuove con particolare risalto, iniziative atte a fornire la diffusione della cultura della donazione di organi tra la gente. Provvede ad organizzare riunioni sportive, atletica leggera ed incontri di calcio a livello regionale e nazionale, per diffondere la cultura dello sport tra trapiantati d’organi ed inoltre attività ricreative da svolgersi presso le case di riposo o luoghi di sofferenza;

ART. 3 – Associazione (A.T.O.M.)  L’associato dichiara di accettare in ogni parte e in ogni effetto lo statuto e i vari regolamenti;

ART. 4 – Natura   L’associazione ha carattere di solo volontariato, aiutare e difendere i diritti di trapiantati d’organi.

ART. 5 – Soci   Possono far parte dell’associazione in qualità di soci, le persone fisiche siano essi malati, trapiantati o sostenitori e onorari. I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali, di ricevere la tessera sociale, usufruire di tutti i vantaggi che questa può offrire agli affiliati soci dell’associazione;

ART. 6 – Mezzi finanziari L’associazione trae i mezzi finanziari per consentire il raggiungimento dei suoi scopi e delle sue finalità dalle quote e dai contributi associativi, da terzi, da lasciti, donazioni ed erogazioni e da altre entrate in conformità alle finalità istituzionali;

ART. 7 - Gli organi preposti al funzionamento dell’associazione   sono: L’Assemblea generale dei soci; Il Consiglio direttivo; Il Presidente; Il Vicepresidente; Il Segretario; Il Tesoriere; I Consiglieri. Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito.

ART. 8 – L’Assemblea generale dei soci    L’assemblea generale dei soci è l’organo supremo deliberativo dell’associazione, l’assemblea generale dei soci è sia ordinaria che straordinaria. L’assemblea ordinaria è convocata dal presidente almeno una volta all’anno e per essere valida deve riunire in prima convocazione un terzo dei soci, in seconda convocazione, che può venire se non è trascorsa almeno mezz’ora dall’orario stabilito per la prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti; per essere ammessi all’assemblea i soci dovranno esibire la tessera sociale vidimata per l’anno in corso. L’assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo ne ravvisi l’opportunità, oppure ne faccino richiesta scritta almeno un terzo dei soci. In questo caso sarà convocata entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta. In ogni caso caso sarà convocata dal presidente. Le delibere delle assemblee sia ordinarie che straordinarie sono prese a maggioranza di voti tra i presenti;

ART. 9 – Il Consiglio direttivo   Il Consiglio direttivo è l’organo direttivo dell’associazione ed è formato da un minimo di sette ad un massimo di tredici membri; esso viene eletto dall’assemblea generale dei soci. I consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri un presidente, due vicepresidenti, un segretario ed un tesoriere. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o quando ne facciano domanda almeno la metà più uno del consiglio stesso. Spetta al consiglio direttivo di svolgere il programma di attività dell’associazione approvato dall’assemblea generale, di amministrare il patrimonio e gli incassi sociali, di sottoporre annualmente all’assemblea generale ordinaria, il rendiconto sia finanziario che amministrativo della gestione presentata dal segretario e dal tesoriere e di sottoporre annualmente il bilancio di previsione sempre all’assemblea generale di stabilire l’importo delle quote annue dell’associazione. Il consiglio direttivo, qualora ne ravvisi la necessità, può affidare particolari mansioni di carattere organizzativo ai soci non facenti parte del consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo stipula inoltre tutti gli atti dell’associazione, i quali porteranno la firma del presidente o di chi ne fa le veci. Il componente del consiglio direttivo che si assenta dalle riunioni per più di tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario. Le decisioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti e in caso di parità prevale quello del presidente. Le decisioni del consiglio direttivo sono valide se alle riunioni prende parte la maggioranza dei consiglieri in carica;

ART. 10 – Il Presidente  Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l’associazione nei confronti di terzi;

ART. 11 – Il Vicepresidente  Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o inadempienza, per quegli incarichi che il presidente ritiene opportuno affidargli, nell’interesse dell’associazione;

ART. 12 – Il Segretario  Il segretario redige i verbali d’assemblea e delle sedute del consiglio direttivo, tiene l’archivio e la corrispondenza, provvede al tesseramento dei soci e mantiene aggiornato l’elenco soci;

ART. 13 – Il Tesoriere  Il tesoriere conserva ed aggiorna tutti i registri e i documenti e li tiene a disposizione per ogni eventuale richiesta da parte dei componenti del consiglio direttivo. Il tesoriere provvede ala riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese;

ART. 14 – Modiche allo Statuto ed al Regolamento  Il consiglio direttivo, di propria iniziativa o in seguito a domanda motivata da almeno un terzo dei soci, propone all’assemblea generale eventuali modifiche da apportare allo statuto a regolamento. Il progetto di modifica deve rimanere depositato nella sede sociale a disposizione dei soci per almeno quindici giorni. Le modifiche allo statuto e al regolamento si considereranno approvate se conseguono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci;

ART. 15 – Elezioni  Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con lo statuto. Potranno essere eletti tutti i soci in regola con lo statuto e con i versamenti delle quote sociali. Un’apposita commissione designata dal consiglio direttivo uscente composto da tre membri, presiede all’elezione, predispone l’elenco dei candidati e prepara le schede per le votazioni. Saranno eletti coloro che riporteranno il maggior numero di voti. Le elezioni sono valide se ad esse parteciperanno la maggioranza dei soci. Se il numero dei votanti risulterà inferiore alla metà degli aventi diritto al voto, le elezioni si ripeteranno dopo sette giorni, questa seconda votazione sarà valida qualunque sia il numero dei votanti. Coloro che intenderanno candidarsi alle elezioni dovranno depositare la candidatura entro i sette giorni antecedenti alla data fissata;

ART. 16 – Provvedimenti disciplinari  A carico dei soci potranno essere adottati i seguenti provvedimenti: a) l’avvertimento; b) la sospensione temporanea per un periodo massimo di un anno; c) la radiazione dall’associazione. Le sanzioni di cui sopra sono deliberate dal consiglio direttivo.

ART. 17 – Perdita della qualifica di socio  La qualifica di socio si perde: per dimissioni da presentare entro il trenta novembre di ogni anno; per radiazione a causa di azioni ritenute disonorevoli o che siano di grave pregiudizio al regolare funzionamento dell’associazione o alla sua immagine presso terzi e per azioni antistatutarie; radiazione per morosità: in tal caso per essere riammesso, il socio dovrà versare tutte le quote arretrate;

ART. 18 – Bilancio e patrimonio Le entrate e le uscite saranno registrate in cassa e la differenza costituirà l’avanzo, il disavanzo o il pareggio dell’attività annuale svolta;

ART. 19 – Scioglimento, cessazione, estinzione dell’associazione In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, indipendentemente dalla sua forma giuridica, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o in mancanza, secondo le disposizioni del Codice Civile. ***** FINE ****

 

 

 

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