|
L'art. 1, comma
1.8 del D.L.vo n. 229/99 stabilisce che "…… le istituzioni e gli
organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche
e quelle equiparate di cui all'art. 4, comma 12, alla realizzazione dei
doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo
etico-culturale dei servizi alla persona.
Esclusivamente ai fini del D.L.vo n. 229/99 sono da considerarsi a scopo
non lucrativo le istituzioni che svolgono attività nel settore
dell'assistenza sanitaria e socio sanitaria qualora
ottemperino a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 10,
comma 1, lettere d),e), f), g), h) del D.L.vo n. 460/97, resta fermo
quanto disposto dall'art. 10, comma 7, del medesimo decreto ".
|
|