Ai sensi dell'articolo
6 della legge quadro sul volontariato, legge 266 del 1991,
l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle
organizzazioni di volontariato (comma 1) spetta alle Regioni ed
alle Province Autonome. Non esiste, dunque, un registro
nazionale delle associazioni di volontariato operanti sul
territorio nazionale, ma le singole organizzazioni, se vogliono,
possono iscriversi presso le Regioni ove hanno la loro sede.
L'iscrizione ai registri (comma 2) è condizione necessaria
per accedere ai contributi e ai finanziamenti pubblici, nonché
per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle
agevolazioni fiscali secondo le disposizioni di cui,
rispettivamente, agli articoli 7 e 8 della legge 266/1991. Hanno
diritto ad essere iscritte nei registri (comma 3) le
organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui
all'articolo
3 della legge 266 e che alleghino alla richiesta copia
dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
aderenti.
Sulla base di quanto previsto dal comma 6 del citato
articolo 6, e in accordo con i competenti Uffici Regionali, è
qui consultabile:
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Regione Campania -
Registro
regionale delle associazioni di volontariato
(pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania
il 5 gennaio 2005)
Giunta Regionale Della Campania - Area
generale di Coordinamento, Assistenza Sociale, Attività Sociali,
Sport, Tempo Libero, Spettacolo
Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei
Servizi Sociali Isola A6 - 80143
Napoli
Sito internet
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