OSSERVATORIO REGIONALE DEL VOLONTARIATO
REGOLAMENTO INTERNO
FINALITA’ ED OBIETTIVI
ART. 1
Il
presente regolamento si prefigge di fornire regole
minimali per il buon funzionamento dell'ORV; rendere
snelle e flessibili le procedure; consentire l’analisi e
l’approfondimento delle problematiche; rendere più
consapevoli i membri dell’ORV nell’assunzione delle
decisioni; facilitare la trasparenza delle decisioni
assunte.
CONVOCAZIONE
ART. 2
L’ORV è convocato dal Presidente, o suo delegato, a
mezzo di raccomandata a.r. con data di almeno 10 giorni
antecedente la convocazione, oppure tramite fax di
almeno 5 giorni precedente la convocazione.
Le
sedute possono essere anche autoconvocate.
Dell’autoconvocazione sarà data comunicazione ai
componenti assenti secondo le forme di rito.
VERBALIZZAZIONE
ART. 3
Le
sedute dell’ORV devono essere verbalizzate; il verbale
completo di tutte le decisioni assunte può essere
approvato al massimo all’inizio della seduta successiva.
ART. 4
All’inizio della seduta viene indicato il nominativo del
funzionario del Settore Assistenza Sociale preposto alla
verbalizzazione della riunione.
VALIDITA’ DELLA RIUNIONE
ART. 5
Le
riunioni dell’ORV sono validamente costituite se in
prima convocazione vi è la maggioranza assoluta dei
membri. In seconda convocazione la riunione è
validamente costituita con un minimo di un terzo degli
aventi diritto. Tra la prima e la seconda convocazione
deve intercorrere almeno 1 ora.
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
ART. 6
L’ORV può organizzarsi al proprio interno attraverso
gruppi di lavoro specifici, per aree tematiche o
territoriali, od eventualmente, delegare singoli membri
all’approfondimento di particolari progetti o pratiche
in istruttoria, consentendo agli stessi di avere con sé
copie degli atti. I membri delegati o i gruppi di lavoro
riferiscono comunque in seduta plenaria circa le
conclusioni cui sono pervenuti. Per gli atti affidati ai
singoli è dovuta la necessaria riservatezza.
ART. 7
Allorché l’ORV esamina pratiche o progetti relativi a
gruppi o associazioni affiliate agli organismi facenti
parte dell’ORV medesimo, tali rappresentanti si
astengono dalla valutazione e dalle decisioni, uscendo
fisicamente dalla sede ove si sta svolgendo la riunione.
PROGRAMMAZIONE E VERIFICA
ART. 8
L’ORV si riunisce almeno 4 volte l’anno, dedicando la
prima seduta dell’anno alla programmazioni generale, e
quella finale ad una verifica dei risultati.
DECADENZA
ART. 9
I
membri dell’ORV che si assentano per tre volte
consecutive senza giustificato motivo espresso per
iscritto al Presidente, vengono segnalati alla Giunta
Regionale della Campania per la loro sostituzione.
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